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Legittima difesa: sparare o no? casi di cronaca e approvazione della legge

 

Casi di cronaca

Quando abbozziamo alla parola legitima difesa, al dilemma sparare o no, ricordiamo tutti il caso Stacchio e la tentata rapina alla gioielleria Zancan finita in tragedia.Successe il 3 febbraio 2015, un commando armato di 5 uomini fece irruzione nella

gioielleria Zancan sita a Ponte di Nanto. Di li a pochi metri il Sig. Stacchio proprietario di un distributore di carburante interviene imbracciando  il suo fucile da caccia. I rapinatori però rispondono sparando ed un proiettile ferisce mortalmente uno dei malviventi.

Il benzinaio vicentino viene indagato per eccesso di legittima difesa e il suo caso divide l’Italia intera.

Il povero uomo e la tragedia che lo ha colpito saranno oggetto di strumentalizzazioni politiche da ogni fazione, ma infine il caso verrà archiviato qualche anno dopo.

Oggi il benzinaio lavora sempre nel suo distributore, ma la gioielleria , che aveva subito altre due rapine in precedenza, ha chiuso i battenti.

Diverse le sue dichiarazioni sulla vicenda:

Ho il porto d’armi da quando avevo 16 anni. Ma ciò non significa che ami le armi. Anche quel fucile, che poi è diventato “il fucile di Stacchio”, l’ho sempre utilizzato per la caccia. Mai avrei pensato di doverlo imbracciare per difendermi dalla ferocia che ho visto quel giorno. Ricordo le maschere di carnevale che i rapinatori tenevano sul volto, i loro mitra, la fila delle auto, i clacson che suonavano. Sembrava un inferno.

Non l’ho fatto per uccidere. E non è stato neppure coraggio. Nessuno spiega mai che il coraggio è sempre una conseguenza della paura. Mi ha chiesto perché non sono rimasto in casa. Ebbene, l’ho fatto. In ben altre due occasioni. Come ho detto, era la terza rapina che subiva quella gioielleria.

Dunque possiamo parlare di legittima difesa? è giusto sparare o no? questo è solo uno dei tanti casi di cronaca in cui la reazione dei cittadini è andata al di là dell’immaginabile.

 

Cosa prevede la normativa

 

Secondo l’articolo 52 del Codice Penale si può parlare di legittima difesa nel caso di giustificazione di una situazione in cui è riconosciuto lecito un comportamento che di norma sarebbe invece considerato come reato.

I requisiti per cui ci sia legitttima difesa si riferiscono a:

  • proporzionalità tra difesa ed offesa (non si può sparare ad una persona che ci ha dato uno schiaffo);
  • necessità della difesa (bisogna verificare se si può fuggire o allontanarsi dalla situazione di pericolo);
  • attualità del pericolo (non si può sparare o reagire dopo che l’aggressore si allontana o cerca di farlo)

 

Cosa cambia principalmente

 

La legittima difesa è legge! Questo è quanto è stato approvato in  Senato oggi 28 marzo 2019.

Dopo anni di chiacchiere e polemiche è stato sancito il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito a casa sua, nel suo bar, nel suo ristorante.

Cambierà radicalmente il diritto alla difesa di chi subisce un’aggressione nella propria abitazione o luogo di lavoro, di interesse o di attività.

Infatti  la difesa sarà sempre legittima per proteggere la propria o l’altrui incolumità, i beni propri o altrui, se vi è in campo il “pericolo di un’aggressione”.

È questo il fulcro della legge approvata dalla Camera che modifica il comma due dell’articolo 52 del codice penale, in base al quale è possibile utilizzare «un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui».

 

Proporzionalità offesa/difesa

Rimarrà invariata la proporzionalità tra l’offesa e la difesa, per cui non si potrà sparare ipoteticamente se un bimbo, per raccogliere il suo pallone, scavalca il nostro recinto violando il nostro domicilio o proprietà privata.

La difesa sarà riconosciuta legittima se sussiste il pericolo reale o la minaccia di aggressione. Ne consegue che non occorre ci venga puntata contro un’arma, ma è’ sufficiente che “il ladro” affermi semplicemente di “essere armato”, di essere pronto ad utilizzare l’arma o che la situazione lo faccia presumere.

 

Grave turbamento

Inoltre non sarà punibile chi, per proteggersi da un’aggressione nella propria dimora o attività, purché sussista il pericolo reale per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, ha agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Qui subentra inevitabilmente il dubbio sulla interpretazione del termine grave turbamento, perché non comparendo nel codice penale, sarà di competenza dei giudici valutare la legittima difesa.

Ad esempio: se un soggetto in una situazione di pericolo, in cui gli aggressori violano il proprio domicilio, svaligiano la casa, sotto minacce e armati per poi darsi alla fuga, sparasse e uccidesse mentre loro sono intenti ad allontanarsi, si può parlare di legittima difesa? era in uno stato di grave turbamento? o si è trattato di vendetta?

 

Sospensione condizionale della pena

Un altro cambiamento riguarda la sospensione condizionale della pena dell’aggressore.

Scatterà solo ed esclusivamente in seguito al risarcimento integrale del danno recato alla persona rapinata e offesa, quindi solo se avrà pagato il danno stabilito dai giudici.

 

Severità delle pene

Diventano più severe le pene per chi commette reati al patrimonio:

  • in caso di violazione di proprietà privata il ladro rischia da 1 a 4 anni di carcere;
  • in caso di furto e rapina il ladro si parla dai 2 ai 6 anni.

 

Nessun risarcimento all’aggressore in caso di violazione del domicilio 

Non è previsto alcun risarcimento dei danni eventuali arrecati al ladro in caso di violazione di domicilio, per cui chi si difende da un aggressione se assolto in sede penale non ha nessun obbligo  e nessuna responsabilità pecuniaria , a differenza di quanto avveniva in passato.

 

Patrocinio gratuito

Infine viene introdotto il patrocinio gratuito, per cui tutte le spese legali saranno a carico dello Stato laddove l’aggredito sia stato assolto, prosciolto e sia decaduto il procedimento penale a suo carico per atti di legittima difesa o di eccesso colposo per legittima difesa.

Mentre le  leggi sulla detenzione di armi e sui rigidi protocolli per averne una restano invariati.

Questo è stato un piccolo excursus sulla legittima difesa, sui cambiamenti apportati al disegno di legge fino ad arrivare alla sua approvazione, allo Stato spetterà il compito di stabilire se l’esercizio della difesa non diventi una scusa per realizzare un’offesa immotivata.

 

Ma noi come cittadini cosa possiamo fare? come possiamo difendere la nostra casa, la nostra attività, il nostro negozio? E’ veramente necessario ricorrere all’acquisto di armi per proteggersi?

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