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Lavoro e Videosorveglianza

 

L’uso delle telecamere e di un sistema di videosorveglianza non è mai stata materia facile, tanto più nell’ambito professionale e sul lavoro.

Tante le paure dei datori dei lavori, altrettante dei dipendenti, molte le contraddizioni che aleggiano sulla liceità o meno.

Dunque quali sono le norme, quali i diritti dei lavoratori, quali le direttive che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato?

 

Il tema della videosorveglianza sul lavoro viene ampiamente discusso e regolamentato nello Statuto dei Lavoratori e più precisamente nella Legge 300/1970 da cui si evince che :

Art. 4

1. Le telecamere e gli impianti di registrazione e audiovisivi implicano un controllo a distanza dell’attività del lavoratore. 

Possono essere utilizzati in ambito lavorativo solo ed esclusivamente  per esigenze organizzative e produttive.

E’ necessario si raggiunga l’accordo della rappresentanza sindacale unitaria o aziendale in caso di più unità operative.

In ogni modo in mancanza dell’accordo sindacale si può procedere all’installazione di sistemi di videosorveglianza tramite l’autorizzazione dell’ufficio territoriale dell’ispettorato del lavoro.

2. Tali disposizioni non sono applicabili però agli strumenti utilizzati dal lavoratore né agli strumenti di registrazione accessi e presenze.

3. Le informazioni raccolte possono essere utilizzate purché  i lavoratori vengono informati adeguatamente sulle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli nel rispetto delle disposizioni di trattamento dati in materia di privacy ( D. Lgs 196 del 2003). 

 

Art. 8

E’ fatto assoluto divieto al datore di lavoro di effettuare indagini sulle opinioni politiche, sindacali o religiose o utilizzare strumenti per scopi di assunzione o modifica delle condizioni contrattuali del lavoratore. 

 

Job Acts

In materia di privacy e protezione dei dati personali è stato introdotta una variazione dell’articolo 171 del D. lgs. 196/2003, in cui viene inserita la tutela penale per il trattamento illecito dei dati dei lavoratori (decreto attuativo del job acts del 2015).

 

 

Ispettorato del lavoro e videosorveglianza

L’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare nr. 5 del  19 febbraio 2018 ha fornito una serie di indicazioni operative sull’installazione di impianti audiovisivi e sul loro utilizzo.

Lo scopo è quello di adeguare le procedure descritte dalla norma in vista delle innovazioni tecnologiche degli strumenti da cui può derivare un controllo a distanza dell’operatività dei lavoratori.

Con la Lettera Circolare del giugno 2018  si chiariscono i procedimenti secondo cui ottenere le autorizzazioni dell’INL  per l’installazione di impianti di videosorveglianza in luoghi di lavoro da cui deriva un controllo dell’attività dei lavoratori stessi. 

Infatti si pone l’accento sulla necessità di corredare le richieste del DVR o Documento di Valutazione del Rischio.

Inoltre viene regolamentata anche la corretta applicazione della norma in casi in cui ci siano cambiamenti in termini di assetti proprietari, per via di cessioni, fusioni, incorporazioni d’azienda o affitti.

 

 

Circolare nr. 5 del  19 febbraio 2018

La suddetta circolare nasce con l’esigenza di fornire uno strumento utile per chiarire i dubbi e  ridurre così le problematiche riguardanti l’installazione di sistemi di videosorveglianza e altri strumenti di controllo. 

Un primo punto analizza le modalità secondo cui effettuare l’istruttoria sulle istanze presentate per il rilascio delle autorizzazioni, in seguito alla valutazione dei presupposti che legittimano il controllo a distanza dei lavoratori.

L’attività istruttoria può essere demandata a personale ispettivo ordinario o amministrativo, non necessariamente ad un tecnico specializzato.

La fase valutativa consiste nella verifica della correttezza e legittimità dell’uso di strumentazioni di controllo, che devono obbligatoriamente essere in linea con la specifica finalità individuata nell’istanza, ossia per tutelare il patrimonio aziendale, per ragioni organizzative e produttive o per la sicurezza del lavoro.

Infatti i sistemi di videosorveglianza o di controllo accessi, che inquadrano direttamente i lavoratori durante le loro ore di lavoro, non sono più soggetti a particolari e restringenti criteri tecnici di utilizzo, pena la loro efficacia.

Normalmente le riprese dei lavoratori dovrebbero essere incidentali e occasionali, ma nulla vieta di inquadrare direttamente il lavoratore se con lo scopo di tutelare la sicurezza della sua attività o per la tutela del patrimonio aziendale.

Parimenti, non sarà più necessario specificare la posizione esatta delle telecamere in uso, né il loro numero preciso con planimetria allegata.

Questo perché sia il posizionamento delle merci, gli impianti produttivi e i luoghi stessi sono spesso soggetti a spostamenti nel tempo, quindi sarebbe del tutto inutile una valutazione ispettiva sulla base di planimetrie che non corrispondono alla realtà e al contesto lavorativo presente.

Pertanto non avrebbe alcuna utilità né efficacia il rilascio di un’autorizzazione sulla base di documentazione che ”fotografa” una determinata situazione, mutevole nel tempo per esigenze di varia natura.

Resta inteso che il provvedimento viene autorizzato per le ragioni per cui ricorriamo all’uso di strumenti di controllo e di videosorveglianza,  lo stesso decade nel momento in cui non è più impellente quell’interesse perseguito, ma ne subentra un altro.

 

Un esempio

Il Sig. Rossi ha un piccolo supermercato e subisce continui furti di merce, così decide di ricorrere alla videosorveglianza.

L’interesse perseguito è chiaramente la tutela patrimoniale dell’azienda e con l’uso delle telecamere inevitabilmente verranno ripresi anche i suoi dipendenti.

Ma attenzione!

Supponiamo che il Sig. Rossi una volta ottenuta l’autorizzazione, installato il sistema di videosorveglianza, informati i suoi dipendenti e clienti con appositi cartelli, decida di spostare la visuale di una delle telecamere ed inquadrare solamente il bancone macelleria, in cui lavora un unico dipendente.

Ora il suo interesse si è spostato, quindi è lecito o no usare le telecamere per controllare unicamente il dipendente durante il suo turno di lavoro?

Previa comunicazione all’INL o ufficio territoriale competente diventa lecito, altrimenti decadendo la finalità dichiarata inizialmente decade anche il provvedimento.

 

Tutela del patrimonio aziendale 

Fra le ragioni che giustificano il controllo dei lavoratori durante il loro operato c’è la novità del patrimonio aziendale, che in precedenza era l’unico criterio  legittimante delle visite ispettive di controllo di cui all’articolo 6 della stessa legge.

Abbiamo già appurato quanto tale criterio non abbia un’adeguata delimitazione e possa essere un filtro quindi non del tutto idoneo per l’ammissibilità delle istanze di autorizzazione.

In fase valutativa gli ispettori dovranno considerare e accertarsi che siano rispettati i principi di liceità, proporzionalità, correttezza e non eccedenza del fine perseguito (vedi GDPR 2016/679).

 

Telecamere

Un altro tema ”ambiguo” riguarda l’uso delle telecamere per monitorare e tutelare il patrimonio aziendale o per la sicurezza del lavoro durante le ore di lavoro effettivo dei lavoratori (escluso il monitoraggio notturno in caso in cui l’azienda non sia operativa).

Nella circolare si fa riferimento alle nuove tecnologie dei sistemi di videosorveglianza. 

Le innovazioni in campo tecnologico infatti vedono sempre più diffuso l’uso di telecamere IP o telecamere collegate alla rete internet o wi-fi. 

Ne consegue un più semplice monitoraggio delle stesse da remoto, per cui è possibile non solo visionare in tempo reale ma anche registrare e mantenere immagini audiovisive.

Perciò non sarà più posta come condizione nell’ambito del provvedimento autorizzativo l’utilizzo della doppia chiave fisica o logica, ma il sistema adottato dovrà mantenere traccia dei log di accesso per un periodo non inferiore ai 6 mesi.

 

Dati biometrici

Il Garante della Privacy o per la protezione dei dati personali ha emanato un Provvedimento generale che autorizza le aziende ad utilizzare strumentazioni e macchine con rilevazione e registrazione di dati biometrici, qualora da questi dipenda la sicurezza dello stesso lavoratore.

I sistemi biometrici basati sulla rilevazione ed elaborazione di impronte digitali o della topografia della mano possono essere consentiti se atti a limitare l’ingresso in zone particolarmente sensibili e pericolose per la sicurezza dei lavoratori.

Sono leciti inoltre se necessari per consentire l’utilizzo di macchinari pericolosi, che possono essere avviati solo tramite riconoscimento biometrico di personale qualificato e addetto a quell’attività.

 

In conclusione

Un’azienda, che voglia provvedere ad installare un sistema di videosorveglianza o di altri strumenti, sottopone i lavoratori inevitabilmente ad un controllo a distanza .

Dovrà dunque inoltrare la richiesta di autorizzazione all’ Ispettorato Nazionale del Lavoro INL o all’ufficio territoriale preposto.

Le richieste saranno legittimate solo se perseguiranno come finalità  la tutela del patrimonio aziendale, esigenze produttive e/o organizzative o per garantire la sicurezza del lavoro.

Queste dovranno essere corredate dai dati aziendali richiesti, da una relazione dettagliata delle caratteristiche dell’impianto che si intende installare.

Occorrerà riportare il numero e la posizione eventuale degli strumenti di registrazione, fascia oraria di attivazione, modalità di funzionamento, finalità perseguite nel rispetto delle norme di tutela della privacy e della sicurezza dei lavoratori.

Si ricorda di apporre una marca da bollo da € 16,00 nello spazio apposito della modulistica e di allegare un’altra marca da bollo dello stesso importo per l’autorizzazione ottenuta.

Le richieste potranno essere effettuate tramite:

  • raccomandata a/r;
  • pec; 
  • presentate a mano allo sportello.

I moduli sono scaricabili sul sito dell’INL.

Di seguito i punti cardine per un’azienda che intende avvalersi di un impianto di videosorveglianza:

  1. richiedere autorizzazione all’INL ;
  2. informare i lavoratori, fornendo loro l’informativa in merito al trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679);
  3. posizionare gli strumenti elettronici in aree a rischio e non riprendere in modo unidirezionale i lavoratori;
  4. affiggere i cartelli informativi per dipendenti, clienti e visitatori, per segnalare la presenza di un impianto audiovisivo;
  5. conservare le immagini per un periodo massimo di 24/48 ore;
  6. predisporre le misure minime di sicurezza;
  7. adottare misure di sicurezza per garantire l’accesso alle immagini al solo personale autorizzato;
  8. formare il personale addetto alla videosorveglianza.

 

 

 

PowerSic è specializzata nelle installazioni di sistemi di videosorveglianza ed opera nel rispetto della normativa secondo le nuove disposizioni di legge.

I nostri consulenti altamente preparati anche in materia di protezione dei dati ( GDPR e Regolamento UE 2016/679) sapranno offrirvi una consulenza specifica e rivolta a soddisfare ogni particolare esigenza. 

Powersic non vende prodotti preconfezionati.

Il cliente non deve adeguarsi al prodotto. L’intero impianto viene confezionato su misura per soddisfare completamente le sue preferenze ed esigenze senza mai trascurare la totale sicurezza.

 

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